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Pensione di invalidità: ecco come ricevere l’aumento

Fonte: Pixabay - Hallmackenreuther

La circolare INPS 107 del 23 settembre ha reso ufficiale il tanto agognato aumento delle pensioni di invalidità  nel nostro paese, e la stessa circolare ha comunicato ogni informazione relativa.

Come riceverla

Lo scorso 9 ottobre l’INPS (il messaggio Inps 3647), nell’ultima comunicazione relativa, è stata prorogato il termine massimo per richiedere l’aumento che è stato posticipato al 30 ottobre.
La domanda va ovviamente presentata attraverso il sito web dell’Inps oppure uno tramite uno dei numerosi patronati e Caf presenti sul territorio nazionale e si tratta di un incremento pari a 651,51 totali per 13 mensilità , mentre la somma precedente ammontava a 286,81 euro.

La maggiorazione dell’importo spetta a tutti coloro che sono ritenuti invalidi civili ai quali una Commissione sanitaria abbia riconosciuto un’inabilità  al lavoro pari al 100% e in via permanente, come non vedenti e non udenti.

Per tutte le domande presentate entro il 30 ottobre sarà  presa in considerazione la retroattività  che parte dal 1° agosto, tuttavia è opportuno specificarlo nella richiesta, come richiesto dalla stessa INPS: caldamente consigliato specificarlo all’addetto del CAF.
Per le domande fatte dopo il 30 ottobre la decorrenza sarà  dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Requisiti reddituali

Per avere diritto al beneficio sono necessari alcuni requisiti reddituali. Il beneficiario se non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità ) e se coniugato deve avere redditi propri non superiori alla stessa cifra e redditi cumulati con quello del coniuge non superiori a 14.447,42 euro. Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già  riconosciuto all’altro.

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